Descrizione
In ottemperanza a quanto disposto con legge 15 gennaio 1991 - n. 15, quando le sedi elettorali di sezione non siano accessibili mediante sedia a ruote, gli elettori non deambulanti, iscritti nelle sezioni stesse, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune appositamente attrezzata, esibendo, unitamente alla tessera elettorale, attestazione medica rilasciata dall’A.S.L.
anche in precedenza per altri scopi o copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
In allegato l'avviso completo con l'elenco delle sezioni individuate, prive di barriere architettoniche,
appositamente attrezzate o segnalate col consueto simbolo.
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Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2025, 12:06