FAQ
Sì, l’imposta va corrisposta applicando l’aliquota ordinaria.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (art. 1, comma 741, lett. a, L. 160/19).
L’unità immobiliare parzialmente locata conserva le caratteristiche di abitazione principale a condizione che il proprietario dimori e risieda anagraficamente nell’immobile.
Sì, in quanto manca il requisito della residenza anagrafica. L’imposta deve essere corrisposta applicando l’aliquota ordinaria.
L’agevolazione compete fintantoché vi sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti dal punto di vista economico, conviventi con il genitore assegnatario.
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
L’IMU - Imposta Municipale Propria - è un’imposta dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) siti nel territorio comunale ed è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Il pagamento non è dovuto per importi annui inferiori a € 12,00 calcolati con riferimento a tutti gli immobili posseduti situati nel territorio di Busto Arsizio. L’importo di € 12 è riferito all’imposta dovuta per l’intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Servizio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
- Il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione);
- Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- Il concessionario nelle concessioni demaniali;
- Il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing:
- L’amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, quali portineria e parti comuni edificio.
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota deliberata annualmente dal Comune, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, appositi moltiplicatori.
Per i terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per appositi coefficienti.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo.
E’ possibile procedere autonomamente alla determinazione dell’imposta dovuta ed alla stampa del modello F24 tramite il nostro programma di calcolo disponibile nella pagina web IMU 2025 del sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio - link diretto Calcolo online IMU stampa f24 comune di Busto Arsizio
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Esempi:
Il 16 luglio ho acquistato un immobile: ai fini del calcolo il periodo di possesso è di mesi 6.
Il 15 febbraio ho acquistato un immobile: ai fini del calcolo il periodo di possesso è di mesi 10.
Il 10 febbraio ho acquistato un immobile (categoria da A/2 ad A/7) che è diventato la mia abitazione principale (con iscrizione anagrafica e dimora abituale) dal 1° luglio: ai fini del calcolo l’imposta è dovuta per mesi 5 (febbraio-giugno), dal 1° luglio l’imposta non è dovuta essendo l’abitazione principale esente.
L’IMU si versa in due rate rispettivamente:
- acconto entro il 16 giugno
- saldo entro il 16 dicembre
- oppure in unica soluzione entro il 16 giugno
In fase di acconto si versa il dovuto IMU per i mesi in cui si è avuto il possesso nel primo semestre, in fase di saldo per l’intero anno a conguaglio del versato in acconto.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Modello F24.
Il Comune NON invia il modello precompilato, l'imposta è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente. E’ possibile procedere autonomamente alla determinazione dell’imposta dovuta ed alla stampa del modello F24 tramite il nostro programma di calcolo disponibile nella pagina web IMU 2025 del sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio (percorso: www.comune.bustoarsizio.va.it > Aree Tematiche > ImposteComunali > IMU 2025) link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B300
Il Codice Ente del Comune di Busto Arsizio è B300. Presta attenzione, in caso di errore il versamento andrà ad altro Comune.
Qualora non fosse possibile utilizzare il Modello F24, occorre provvedere, per la quota spettante al Comune, con un versamento in favore della Tesoreria Comunale (codice BIC CRPPIT2P) utilizzando il codice IBAN IT 80 R06 23022 8080 0004 7292 627.
Per la quota spettante allo Stato, il versamento dovrà essere effettuato in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT9) utilizzando il codice IBAN IT 02 G010 0003 2453 4800 6108 000, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato del 31/5/2012.
Nella causale del bonifico devono obbligatoriamente essere indicati i seguenti dettagli: IMU - Codice fiscale del versante - Anno d’imposta – Acconto / Saldo oppure Acconto e Saldo (nel caso di versamento in un’unica soluzione).
Sì, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere effettuato su ciascun rigo del modello F24 utilizzato
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Chi non ha versato l’imposta, o l’ha versata oltre i termini di scadenza o per un importo insufficiente, è soggetto alla sanzione del 30% (25% per le violazioni commesse per l’annualità 2024 - saldo - e annualità successive), oltre interessi e spese.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, può ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Le maggiorazioni (sanzioni ridotte e interessi) devono essere versate unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo barrando la casella “RAVV”.
Il contribuente può autonomamente calcolare l'imposta, comprensiva di sanzioni ridotte ed interessi, utilizzando il simulatore di calcolo presente alla pagina web: https://www.riscotel.it/ravvedimento/?COMUNE=B300&ANNO=2025).
Dopo il calcolo è possibile anche stampare il riepilogo ed il modello F24 compilato.
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 adibiti ad abitazione principale;
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione.
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 adibiti ad abitazione principale;
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione.
Sì, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, ciascun coniuge può godere dell’esenzione IMU per l’immobile posseduto purché non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, e oltre alla residenza anagrafica, abbia effettivamente anche la dimora abituale: il doppio requisito è condizione imprescindibile per l’esenzione.
Sì, l’IMU è dovuta per le abitazioni principali se sono classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La detrazione annua è di euro 200,00. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Sono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie: C/2 magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte; C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box auto, posto auto; C/7 tettoie chiuse o aperte detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo d’imposta. Può essere considerata pertinenza solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7. L’ulteriore pertinenza è soggetta all’IMU.
No, solo il proprietario dell’abitazione principale può considerare il box di pertinenza e quindi godere dell’esenzione IMU. L’altro coniuge, non proprietario dell’abitazione principale, deve pagare per la propria quota di possesso.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto di abitazione sull’immobile (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall'articolo 540, comma 2, del Codice civile. Pertanto l'IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l'abitazione principale, di conseguenza i figli/eredi non sono tenuti al versamento dell’IMU.
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
L’imposta è ridotta al 75% nel seguente caso:
- per i fabbricati locati a canone concordato (L. 431/98).
Alla base imponibile, calcolata nelle modalità sopra descritte, deve essere applicata l’aliquota prevista per la fattispecie di interesse.
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. E’ possibile registrare presso l’Agenzia delle Entrate oltre ai contratti in forma scritta anche i contratti verbali. Il possesso di un’altra abitazione esclude l’accesso al beneficio della riduzione.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per gli enti non commerciali “ENC” l’esenzione è subordinata, a pena di decadenza, del beneficio alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno, indipendentemente dal fatto che siano intervenute o meno variazioni relativamente agli immobili già precedentemente dichiarati.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato. La riduzione, si applica dalla data in cui è stata accertata l’inagibilità o inabitabilità da parte dell’Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Sono gli immobili locati con contratti stipulati secondo i criteri di determinazione del canone stabiliti dagli accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative. Nel Comune di Busto Arsizio rientrano in tale tipologia i contratti di locazione agevolata ad uso abitativo, i contratti transitori e i contratti per studenti universitari. A tale fattispecie si applica la riduzione dell’imposta al 75% che opera a far data della registrazione del contratto e a condizione che lo stesso sia stato vidimato dalle associazioni firmatarie dell’accordo o, in caso contrario, in presenza di attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.
- Per gli immobili che godono di riduzioni/esenzioni (es. fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate, Polizia, Carabinieri, gli enti non commerciali cosidetti ENC, ecc.);
- Nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento delle imposte (es. per immobile oggetto di locazione finanziaria, valore aree fabbricabili, terreni agricoli divenuti aree fabbricabili, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, ecc.).
La dichiarazione IMU può essere consegnata:
- a mano al Protocollo Comunale aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:30:
- con mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.it;
- con PEC al seguente indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it;
- a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio IMU – Comune di Busto Arsizio Via F.lli D’Italia, 12 21052 Busto Arsizio, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento;
- per via telematica Entratel o Fisconline, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato.
No. Il notaio, all'atto del rogito, è tenuto a compilare il M.U.I. (modello unico informatico) e ad inviarlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate che provvederà all'annotazione nei registri immobiliari e alla voltura catastale. Il Comune acquisirà le informazioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate per cui non è richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione.
La maggior imposta versata si può compensare in sede di pagamento del saldo e non è necessario fare alcuna comunicazione. Se l'importo versato supera l'imposta annua dovuta è possibile chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data di versamento.
Si può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Con specifica istanza è possibile richiedere la compensazione delle somme a credito con le somme dovute per l’annualità immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d’imposta.
In caso di mancato o insufficiente versamento entro le date di scadenza, il Comune emette un AVVISO DI ACCERTAMENTO per OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO per il recupero di quanto dovuto con maggiorazione della sanzione pari al 30% (25% dall’annualità 2024 - saldo) dell’imposta non versata, degli interessi e delle spese di notifica. Decorsi 60 gg dalla notifica, l’importo verrà aumentato anche di ulteriori “oneri di riscossione” (dal 3% al 6%).
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare la riscossione coattiva delle somme richieste tramite concessionario I.C.A. SpA.
La decorrenza dei termini è differente per le due tipologie di accertamento, ovvero:
- in caso di omesso versamento, il Comune deve notificare l'accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- in caso di omessa / infedele dichiarazione, il Comune deve notificare l'accertamento entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso si riscontrino errori o discordanze nei dati riportati sul provvedimento rispetto alla situazione reale, così come risulta essere conosciuta dal contribuente, è possibile segnalarlo al Comune richiedendo l’annullamento o la rettifica dell’atto. A tal fine occorre trasmettere (a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it ) idonea istanza in autotutela, tramite l’apposito modello allegato all’avviso di accertamento, indirizzata a: Comune di Busto Arsizio - Ufficio Tributi - Settore 4 “Risorse Finanziarie-Tributi-Controllo di Gestione, Partecipazioni e Attrazione Risorse”, Via F.lli D'Italia n. 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA). All’istanza in autotutela è fatto obbligo di allegare, oltre alla copia del proprio documento di identità, tutta la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni rese per consentire il riesame degli avvisi da parte dell’Ufficio. E’ possibile anche presentare ricorso ad un organo superiore - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese – con le modalità e nei termini indicati negli avvisi di accertamento.
A fronte della presentazione di un documento attestante le difficoltà economiche può essere richiesto un piano di pagamento rateale utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla modulistica TRIBUTI IMU – TASI.
SEND è una piattaforma, gestita da PagoPA, per la notifica di multe o avvisi di accertamento tributari utilizzata dal Comune. Le notifiche tramite SEND sono comunicazioni a valore legale emesse in via ufficiale dall’amministrazione, ciò significa che l'invio e la ricezione di queste comunicazioni producono degli effetti giuridici sia nei confronti di chi le invia sia di chi le riceve, così come avviene per le notifiche tramite Messo Comunale o tramite PEC. Per maggiori informazioni su SEND consulta il link https://cittadini.notifichedigitali.it/notifiche.
Se non hai pagato un avviso di accertamento notificato dal Comune, l’importo viene trasmesso al Concessionario I.C.A Spa che si occupa della riscossione coattiva e che può procede al fermo amministrativo del veicolo, al blocco del conto corrente, ecc. sino al totale incasso di quanto dovuto. Per qualsiasi dubbio devi rivolgerti direttamente al Concessionario preposto Società I.C.A. SpA ai seguenti contatti (controlla prima l’avviso ricevuto per orari ed ulteriori informazioni): Telefono: 0331.679377 Uffici: Via Lualdi, 16, Busto Arsizio Mail: Ica.busto@icatributi.it